Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino. Règlements du Magistrat de la Réforme pour l'Université de Turin (dettagli)
Titolo: Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino. Règlements du Magistrat de la Réforme pour l'Université de Turin
Descrizione:
Il Magistrato della Riforma redige i Regolamenti per l’Università di Torino, per dare attuazione alle Costituzioni volute da Carlo Emanuele III. Come nei Regolamenti del 1729, l’educazione morale e spirituale è posta a fondamento dell’istruzione dei giovani, a cui è prescritto di assistere almeno a una delle due messe quotidiane presso l’oratorio dell’Ateneo, una prima e l’altra dopo le lezioni, così come alle liturgie nei giorni festivi, pena l’impossibilità di conseguire gradi accademici. La dimensione religiosa ha un grande peso anche nelle tre principali festività universitarie: l’apertura dell’anno accademico presso il Duomo, la celebrazione del giorno dell’Annunziata nella chiesa di San Francesco da Paola e la chiusura dell’anno accademico il giorno dell’Assunta presso il santuario della Consolata. Varie disposizioni organizzative normano queste cerimonie (la processione con le mazze, le messe), così come i funerali dei dipendenti e degli studenti. È inoltre disciplinata la cadenza delle lezioni e delle vacanze: su questa base spetta poi al Segretario redigere annualmente il calendario accademico.
I Regolamenti precisano la modalità di elezione del Rettore, che si tiene ogni anno il 20 novembre, giorno in cui si commemorano i martiri protettori di Torino Avventore, Ottavio e Solutore. Gli studenti nominano tre consiglieri per ognuna delle quattro Facoltà, che si riuniscono quindi presso il Capo del Magistrato della Riforma per scegliere una rosa di quattro neolaureati da sottoporre al re, che elegge il Rettore il giorno di Santa Caterina d’Alessandria, il 25 novembre. Sono inoltre date disposizioni sull’abbigliamento del Rettore, a cui spettano la toga “fregiata al dinanzi e alle maniche di rosso” e la berretta, con la stola di boccato ornata di ermellino per le cerimonie. Si dispone che i professori vestano la toga e la berretta, con l’aggiunta, per le pubbliche funzioni, della mozzetta in seta viola foderata di cremisi con i bordi d’ermellino, se appartenenti al Collegio di Teologia, o della stola in seta cremisi o cerulea, bordata sulla spalla sinistra di ermellino, se aggregati rispettivamente ai Collegi di Leggi o di Medicina. I segretari vestono invece un abito nero e i bidelli il mantello con il collare.
Ampio spazio è dato allo svolgimento dei corsi e delle dimostrazioni scientifiche, con indicazione dei singoli trattati da dettarsi e spiegarsi, divisi per materia. Si prevede che il primo giorno i docenti tengano “un breve preliminare”, oppure una solenne prolusione “in pubblico nella gran Sala” se si tratti della loro prima lezione nell’Ateneo. La didattica è svolta integralmente in latino, eccezion fatta per la Chirurgia e per l’Eloquenza italiana, spiegate in volgare; a servizio dei docenti vi sono un “erbolajo” all’Orto botanico, un “incisore” per le dimostrazioni anatomiche e un “macchinista” per gli esperimenti di fisica. Ai professori non è consentito dare alle stampe proprie opere neppure fuori dai confini dello Stato senza autorizzazione da parte del Magistrato della Riforma e dei revisori. Né ai docenti universitari, né ai maestri delle scuole, né tantomeno agli studenti è concesso di stampare opere o tesi, né di discuterle in pubblico, dentro e fuori dallo Stato “senza la permissione della Riforma”.
Come per le cerimonie religiose, agli studenti è imposto l’obbligo di frequenza delle lezioni, da certificare tramite attestazioni da consegnare periodicamente al Segretario dell’Ateneo, condizione per essere ammessi ai gradi.
I Regolamenti disciplinano minutamente anche le scuole dipendenti dall’Università, site nelle Province, uniformandone i programmi a quelli dell’Ateneo e dando indicazioni per lo svolgimento delle lezioni e degli esercizi spirituali.
Secondo quanto già stabilito dalla Costituzioni, i Regolamenti disciplinano puntualmente lo svolgimento degli esami, indicando per ogni Facoltà le modalità e le materie oggetto di interrogazione. Per conseguire i gradi in Teologia, Leggi e Medicina lo studente deve sostenere cinque esami: uno privato per il baccellierato, alla fine del primo anno a Legge, del secondo a Teologia e Medicina; a seguire, uno privato e uno pubblico per la licenza alla fine del quarto anno e altrettanti per la laurea, alla fine del quinto. Agevolazioni sono concesse ai dottori che vogliano conseguire una seconda laurea in un’altra Facoltà; per chi abbia invece conseguito la laurea in una diversa Università, è possibile farsela riconoscere dall’Ateneo di Torino, sostenendo un esame privato. Per gli esami pubblici è prevista l’estrazione, dai trattati illustrati a lezione, di una serie di titoli, su cui verterà la prova orale: da questi sono quindi desunte dieci o quindici tesi (rispettivamente per la licenza e per la laurea), da stampare in vista della loro discussione dinanzi al Collegio.
L’esame per l’aggregazione al Collegio prevede l’assegnazione al candidato di trattati, dai quali è tratto un congruo numero di tesi, da stampare e discutere innanzi al Collegio medesimo.
L’esame per conseguire il magistero delle Arti prevede materie diverse a seconda della Facoltà di futura iscrizione o per conseguire la patente di professore di Filosofia, Retorica, Umanità e Grammatica.
Per i chirurghi si prevedono esami a difficoltà decrescente a seconda del luogo in cui eserciteranno la professione, dalle città sino alle campagne, con un’ulteriore differenziazione tra il Piemonte e le terre “di là da’ Monti”. Spetta al professore di Chirurgia il compito di esaminare i flebotomi, i dentisti, gli oculisti, i litotomisti e le levatrici. Le professioni dipendenti dal Protomedicato, come gli speziali, i fondachieri o droghieri, gli erboristi, i rivenditori di “robe vive” (spezie), i confettieri, i chimici, i cerretani (venditori di cerotti) e i profumieri, devono parimenti conseguire una patente per esercitare la professione, previo superamento di un esame.
Per le professioni di Architetto idraulico, Architetto civile, Misuratore e Agrimensore sono ripresi i contenuti del Regolamento specifico del 1762.
Sono descritte le mansioni del Segretario dell’Università, dei sostituti e di tutti gli impiegati della Segreteria, del Tesoriere, degli Assistenti della Biblioteca e del Museo e dei Ripetitori di Filosofia, senza trascurare Bidelli, Campanaio, Portinai e “Scopatori”.
I regolamenti normano infine gli esami che si possono sostenere nelle Province e i contributi da versare da parte degli studenti per sostenere gli esami, con indicazione della loro ripartizione tra tutti i soggetti intervenuti, a mo’ di propina.
In coda è presente la Regia Patente di approvazione dei Regolamenti, datata 12 giugno 1772, e l’indice.
Autore: Sardegna <Regno>
Fonte: Archivio storico, Collezione Albera
Editore: Digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino, 2020 (Torino, Stamperia reale)
Data: 1772-06-12
Gestione dei diritti: Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale
Formato: application/pdf
Lingua: Italiano, francese
Tipo: testo a stampa
Copertura: Università di Torino
Citazione: Sardegna <Regno>, “Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino. Règlements du Magistrat de la Réforme pour l'Université de Turin,” L'Archivio in mostra, ultimo accesso il 22 novembre 2024, https://asut.unito.it/mostre/items/show/446.