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Titolo: Regolamenti per li collegj degli scolari delle provincie eretti da sua maestà in Torino. Règlemens pour les colleges étabilis par sa majesté a Turin en faveur des etudians des provinces

Descrizione: Il conte Francesco Giacinto Amedeo Gabaleone di Salmour, nominato da Vittorio Amedeo II Protettore del Collegio delle provincie, ne definisce i Regolamenti. Nelle Costituzioni dello stesso anno, il re aveva disposto l’istituzione di un Collegio a favore dei giovani d'ingegno ma indigenti delle province dello stato sabaudo, iscritti ai corsi di Teologia, Leggi, Medicina e Chirurgia (Titolo VII, cap. III).
In primo luogo, i Regolamenti prescrivono ai convittori l’ordine e la puntualità, imponendo a ciascuno di essere di buon esempio e di denunciare le eventuali mancanze di altri. Si dispone che in ogni stanza siano ospitati quattro pensionanti e che tra questi sia scelto a turno un Capo della camera, cui spetta la vigilanza dei compagni entro il Collegio e l’Università. A livello superiore il controllo è in capo a quattro Primati delle Facoltà, studenti già avviati negli studi con responsabilità sui colleghi più giovani, a cui vengono concessi speciali privilegi come quello di alloggiare in stanze singole. Ai Capi e ai Primati è chiesto di saper riconoscere le capacità dei propri sottoposti e quindi di riferirle ai superiori. Tali mansioni sono considerate dal Protettore un esercizio utile a formare il buon amministratore: a questo fine è disposto che le cariche siano periodicamente rinnovate, per concedere a tutti i convittori questa occasione. Tra i membri del Collegio delle provincie sono scelti i Preposti alla cappella (due studenti di Teologia), alla libreria (due di Leggi) e all’infermeria (due di Medicina e due di Chirurgia): i Regolamenti ne elencano le mansioni, che nuovamente comprendono il controllo sulla condotta dei pari. Il rispetto degli inservienti e dei compagni, l’obbedienza ai superiori, la rettitudine morale e l’adesione ai principi della religione cattolica sono infatti posti come requisiti indispensabili ai pensionanti, cui sono vietate la detenzione di qualsiasi arma, il gioco d’azzardo e generalmente tutte quelle attività che possono provocare disordini o incitare al vizio. All’opposto, secondo quanto già prescritto dai Regolamenti, è richiesta la partecipazione alle funzioni religiose quotidiane, agli esercizi di pietà e ai sacramenti.
La costanza negli studi è posta come secondo fondamento della vita dei giovani: oltre alla frequenza dei corsi all’Università, si richiede di seguire le lezioni date dai Ripetitori del Collegio sui medesimi trattati illustrati dai professori dell’Ateneo e i periodici seminari di approfondimento, detti Accademie. Prima di far domanda per il conseguimento dei gradi, ai convittori è imposto di richiedere il permesso agli organi direttivi del Collegio, che ne garantiscono la buona preparazione, al fine di tutelare lo studente ma soprattutto l’istituzione da eventuali bocciature.
I Regolamenti normano ogni aspetto della vita quotidiana, scendendo nel dettaglio per quanto riguarda le libere uscite, la partecipazione alle funzioni religiose, la mensa comune, la convivenza nei dormitori, la ricreazione, giungendo a elencare minutamente i diversi impegni nelle ore dei giorni feriali, festivi e di vacanza.
A capo del Collegio è posto un Direttore, assistito nelle sue mansioni da un vicedirettore: paragonato a un padre di famiglia, egli ha in capo l’organizzazione della casa e del suo personale e l’onere del controllo sulla condotta e sull’educazione dei giovani ospiti. A parte quanto genericamente ordinato dalle Costituzione per l’Università, nulla è detto sulla selezione dei giovani, sulla gestione finanziaria del Collegio e sulle sovvenzioni da parte di privati per l’istituzione di posti supplementari.
In coda è presente il Regio Biglietto d’approvazione de’ Regolamenti de’ Collegj a firma di Vittorio Amedeo II, datato 8 novembre 1729.

Autore: Sardegna <Regno>

Fonte: Archivio storico, Collezione Albera

Editore: Digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino, 2020 (Torino, Accademia Reale appresso Gio. Battista Chais stampatore di S.S.R.M.)

Data: 1729-10-16

Gestione dei diritti: Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Formato: application/pdf

Lingua: Italiano, francese

Tipo: testo a stampa

Copertura: Università di Torino

Citazione: Sardegna <Regno>, “Regolamenti per li collegj degli scolari delle provincie eretti da sua maestà in Torino. Règlemens pour les colleges étabilis par sa majesté a Turin en faveur des etudians des provinces,” L'Archivio in mostra, ultimo accesso il 22 novembre 2024, https://asut.unito.it/mostre/items/show/436.